Art. 126.
                              Decadenza
  1.  Il  diritto  al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni  dal  giorno  in  cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea  ha  messo  in  circolazione  il prodotto che ha cagionato il
danno.
  2.  La  decadenza  e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che  il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in  una  procedura  concorsuale  o  dal riconoscimento del diritto da
parte del responsabile.
  3.  L'atto  che  impedisce  la  decadenza  nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.