(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 126)
                              Art. 126. 
          Assunzione del servizio di tesoreria provinciale 

 
  Il ricevitore, su richiesta  dell'amministrazione  provinciale,  e'
obbligato a disimpegnare il servizio  di  tesoreria  provinciale  con
l'osservanza di tutte le norme relative al servizio stesso. 
  Si applicano le disposizioni dell'art. 73.