Art. 126 (a).
                  Durata e conferma della validita'
                       della patente di guida
  1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide  per  anni
dieci;  qualora  siano  rilasciate  o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni  e  a  chi  ha
superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
  2.  La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a
mutilati e minorati fisici e quella ((  della  categoria  C  ))  sono
valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno
di  eta'.  (( La patente della categoria D e' valida per cinque anni.
))
  3. Il Ministro dei trasporti, con propri  decreti,  puo'  stabilire
termini  di  validita'  piu'  ridotti  per  determinate  categorie di
patenti anche in relazione  all'uso  cui  sono  destinati  i  veicoli
condotti,  all'eta'  dei  conducenti  o  ai  loro  requisiti fisici e
psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi  alla
sostituzione della patente.
  4.  L'accertamento  dei  requisiti previsti dall'art. 119, comma 1,
per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116,
comma 8, deve essere effettuato ogni  due  anni.  Detto  accertamento
biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano
superato  i  sessantacinque  anni di eta' ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5  t,  ((
autotreni  ed autoarticolati, )) adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
  5. La validita'  della  patente  puo'  essere  confermata  da  ogni
prefettura;  a  tal fine occorre presentare un certificato medico, di
data non anteriore a tre  mesi  e  rilasciato  da  uno  dei  sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare e'
in  possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici descritti. Nel caso
dell'art.  116,  ((  comma  5,  ))  la  visita  e'  effettuata  dalla
commissione di cui all'art. 119, comma 4.
  6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al
comma  5  rilevi  che  siano  venute  a  mancare le condizioni per la
conferma della validita' della patente, comunica al prefetto  ((  del
luogo  di  residenza  ))  e  al  competente  ufficio  della Direzione
generale  della  M.C.T.C.  l'esito  dell'accertamento  stesso  per  i
provvedimenti di cui agli articoli 129, (( comma 2, )) e 130.
  7.  Chiunque  guida  con  patente  la  cui validita' sia scaduta e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente,  secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 64 del D.Lgs. n. 360/1993.