Art. 126 (a). Durata e conferma della validita' della patente di guida 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. 2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella (( della categoria C )) sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. (( La patente della categoria D e' valida per cinque anni. )) 3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni. Detto accertamento biennale dovra' effettuarsi anche nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, (( autotreni ed autoarticolati, )) adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 5. La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici descritti. Nel caso dell'art. 116, (( comma 5, )) la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 119, comma 4. 6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al prefetto (( del luogo di residenza )) e al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, (( comma 2, )) e 130. 7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 360/1993.