Art. 126. 
                 Attivita' integrative e di sostegno 
 
  1. Ferma restando l'unita' di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio  e  la  promozione  della  piena
formazione  della  personalita'  degli  alunni,   la   programmazione
educativa  puo'   comprendere   attivita'   scolastiche   integrative
organizzate per gruppi  di  alunni  della  classe  oppure  di  classi
diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni. 
  2. Nell'ambito di tali attivita'  la  scuola  attua  interventi  di
sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e  seguenti,
degli alunni in situazione di handicap. 
  3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno
scolastico, il piano delle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei
criteri generali indicati dal consiglio di circolo e  delle  proposte
dei consigli di interclasse, tenendo conto per la  realizzazione  del
piano, delle unita' di  personale  docente  comunque  assegnate  alla
direzione  didattica  nonche'   delle   disponibilita'   edilizie   e
assistenziali e delle esigenze ambientali. 
  4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato  e  aggiornato
dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. 
  5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento  complessivo  dell'attivita'  didattica  nelle
classi di loro competenza e proporre gli  opportuni  adeguamenti  del
programma di lavoro didattico.