Art. 126.
                      Profilassi internazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  3, lettera i), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle
aziende  USL sulla  base  di  apposito accordo  definito  in sede  di
Conferenza  unificata,  le  funzioni  amministrative  in  materia  di
profilassi internazionale,  con particolare riferimento  ai controlli
igienicosanitari   alle  frontiere,   ai  controlli   sanitari  delle
popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari
e di frontiera.
 
          Nota all'art. 126:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.