Art. 126 
 
 
              (Comunicazione delle specifiche tecniche) 
 
  1.  Su  richiesta  degli  operatori  economici   interessati   alla
concessione  di  un  appalto,  gli  enti  aggiudicatori   mettono   a
disposizione le specifiche tecniche regolarmente  previste  nei  loro
appalti di forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o  le  specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli  appalti  oggetto  di
avvisi periodici indicativi. Tali specifiche  sono  rese  disponibili
per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta. 
  2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da  quella
elettronica qualora  non  sia  possibile  offrire  accesso  gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati  documenti  di
gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1,  2  e  3,  o
qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare
la  riservatezza  delle  informazioni  che   trasmettono   ai   sensi
dell'articolo 53, comma 7. 
  3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai  quali
gli  operatori  economici   interessati   hanno   accesso   gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica, si  considera  sufficiente
l'indicazione del riferimento a tali documenti. 
  4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe  a  disposizione
degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle
prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma
8, 69 e 82, commi 1 e 2.