(CODICE CIVILE-art. 1269)
                             Art. 1269. 
 
                     (Delegazione di pagamento). 
 
  Se il debitore per eseguire il  pagamento  ha  delegato  un  terzo,
questi puo' obbligarsi verso il  creditore,  salvo  che  il  debitore
l'abbia vietato. 
 
  Il terzo delegato per  eseguire  il  pagamento  non  e'  tenuto  ad
accettare l'incarico, ancorche'  sia  debitore  del  delegante.  Sono
salvi gli usi diversi.