Art. 127 
                (Chiamate di disturbo e di emergenza) 

 
   1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere  che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del  servizio  di
comunicazione   elettronica    accessibile    al    pubblico    renda
temporaneamente  inefficace  la  soppressione   della   presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi
alla  provenienza  della  chiamata  ricevuta.   L'inefficacia   della
soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non  superiore  a
quindici giorni. 
   2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica  le
modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso  in  cui
sia  preceduta  da  una  richiesta  telefonica  e'  inoltrata   entro
quarantotto ore. 
   3.  I  dati  conservati  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere
comunicati all'abbonato che dichiari  di  utilizzarli  per  esclusive
finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di
cui al comma  1  il  fornitore  assicura  procedure  trasparenti  nei
confronti degli abbonati e puo' richiedere un  contributo  spese  non
superiore ai costi effettivamente sopportati. 
   4. Il fornitore di una rete pubblica  di  comunicazioni  o  di  un
servizio  di  comunicazione  elettronica  accessibile   al   pubblico
predispone procedure trasparenti  per  garantire,  linea  per  linea,
l'inefficacia della  soppressione  dell'identificazione  della  linea
chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati  relativi
all'ubicazione,  nonostante  il  rifiuto  o   il   mancato   consenso
temporanei  dell'abbonato  o  dell'utente,  da  parte   dei   servizi
abilitati in base alla  legge  a  ricevere  chiamate  d'emergenza.  I
servizi   sono   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.