ART. 127
        (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue)

   1.  Ferma  restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue  sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile.
I  fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego
risulti appropriato.
   2.  E'  vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali
dolci e salmastre.
 
          Nota all'art. 127:
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante
          "Attuazione   della  direttiva  86/278/CEE  concernente  la
          protezione   dell'ambiente,   in   particolare  del  suolo,
          nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
          38, S.O.