Art. 127. Rendiconto Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle sue funzioni, se questa avvenga prima, il ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della sua gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza e il Ministero delle finanze. Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore provinciale rende agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la parte che li riguarda.