(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 127)
                              Art. 127. 
                             Rendiconto 

 
  Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o
alla cessazione delle sue  funzioni,  se  questa  avvenga  prima,  il
ricevitore provinciale rende il conto giudiziale della  sua  gestione
per la parte erariale, a norma degli  articoli  610  e  seguenti  del
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita'  generale  dello  Stato.   Agli   adempimenti   previsti
dall'art. 618 di detto regolamento provvedono l'intendenza di finanza
e il Ministero delle finanze. 
  Entro il 31 marzo di ciascun anno il ricevitore  provinciale  rende
agli altri enti interessati il conto della sua gestione per la  parte
che li riguarda.