Art. 127 (a). Permesso provvisorio di guida 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di (( polizia )) , i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. 2. La prefettura competente, previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 (b), e 11 maggio 1971, n. 390 (b), rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di (( un mese. )) 3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente. 4. (( Trascorso un mese )) senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato presentando all'ufficio provinciale della Direzione generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto (( del luogo di residenza. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 65 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto per effetto dell'avviso di rettifica al predetto D.Lgs. n. 360/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994. (b) Per il titolo delle leggi n. 15/1968 e n. 390/1971 si veda la nota (b) all'art. 95.