Art. 127 (a).
                    Permesso provvisorio di guida
  1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della  patente
il  titolare  deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi
di (( polizia )) , i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
  2.   La   prefettura   competente,   previa   presentazione   della
attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di
responsabilita'  ai  fini amministrativi resa nelle forme di cui alle
leggi 4 gennaio 1968, n. 15 (b),  e  11  maggio  1971,  n.  390  (b),
rilascia un documento provvisorio di guida della validita' massima di
(( un mese. ))
  3.  In  caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo'
essere presentata immediatamente.
  4. (( Trascorso un mese  ))  senza  che  il  documento  smarrito  o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede
il  duplicato  presentando  all'ufficio  provinciale  della Direzione
generale M.C.T.C. la relativa domanda indirizzata al prefetto ((  del
luogo di residenza. ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 65 del D.Lgs. n. 360/1993 e  cosi'  corretto  per
          effetto  dell'avviso  di  rettifica  al  predetto D.Lgs. n.
          360/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 51 del 3 marzo 1994.
   (b)  Per il titolo delle leggi n. 15/1968 e n. 390/1971 si veda la
nota (b) all'art. 95.