Art. 127. 
                         Docenti di sostegno 
 
  1. Al fine di realizzare interventi  atti  a  superare  particolari
situazioni di difficolta' di apprendimento determinate  da  handicap,
si utilizzano docenti di sostegno il cui organico  e'  determinato  a
norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed  i  cui  compiti
devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione
educativa, con l'attivita' didattica generale. 
  2. I docenti di sostegno fanno parte  integrante  dell'organico  di
circolo ed in esso assumono la titolarita'. Essi, dopo cinque anni di
appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno,  possono  chiedere  il
trasferimento al ruolo comune, nel limite  dei  posti  disponibili  e
vacanti delle dotazioni  organiche  derivanti  dall'applicazione  dei
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico. 
  3. I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in
cui operano; collaborano con i docenti del  modulo  organizzativo  di
cui all'articolo 121, con i genitori e,  con  gli  specialisti  delle
strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi
personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica
e alla elaborazione e verifica  delle  attivita'  di  competenza  dei
consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. 
  4. L'utilizzazione in  posti  di  sostegno  di  docenti  privi  dei
prescritti  titoli  di  specializzazione  e'  consentito,  nei   modi
previsti dall'articolo 455, unicamente qualora  manchino  docenti  di
ruolo o non di ruolo specializzati. 
  5.  Nell'ambito  dell'organico  di  circolo  puo'  essere  prevista
l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un  docente,
fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico,
con il compito di  intervenire  nella  prevenzione  e  nel  recupero,
agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni  in  situazione
di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri
del territorio,  nel  rispetto  delle  funzioni  di  coordinamento  e
rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il  collegio
dei  docenti,  in  sede  di  programmazione,  propone  al   direttore
didattico i necessari adattamenti  in  materia  di  costituzione  dei
moduli. 
  6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di  handicap
e' oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica
istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla  base  delle  stesse,
impartisce adeguate disposizioni.