Art. 127 
 
 
             (Pubblicita' e avviso periodico indicativo) 
 
  1. Alla pubblicita'  degli  atti  delle  procedure  di  scelta  del
contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni  di  cui
agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di  cui  alla  presente
sezione. 
  2. Gli enti aggiudicatori  possono  rendere  nota  l'intenzione  di
programmare  appalti  pubblicando  un  avviso  periodico   indicativo
possibilmente entro il 31 dicembre di  ogni  anno  Tali  avvisi,  che
contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione
A sono pubblicati dall'ente  aggiudicatore  sul  proprio  profilo  di
committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla  soglia
di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio
delle  pubblicazioni  dell'Unione  europea.  A  tal  fine  gli   enti
aggiudicatori inviano  all'Ufficio  delle  pubblicazioni  dell'Unione
europea una comunicazione che annuncia la  pubblicazione  dell'avviso
periodico indicativo sul loro profilo di committente,  come  indicato
nell'allegato V,  punto  2,  lettere  b),  e  punto  3.  Tali  avvisi
contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione
C. 
  3. Quando una gara e' indetta per  mezzo  di  un  avviso  periodico
indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni: 
  a) si riferisce specificatamente alle forniture,  ai  lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
  b) indica che l'appalto sara' aggiudicato  mediante  una  procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un  avviso  di
indizione di gara e invita  gli  operatori  economici  interessati  a
manifestare il proprio interesse; 
  c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte
II, sezione A, le informazioni di cui  all'allegato  XIV,  parte  II,
sezione B; 
  d) e' stato inviato alla pubblicazione tra  trentacinque  giorni  e
dodici mesi prima  della  data  di  invio  dell'invito  a  confermare
interesse. 
  4. Gli avvisi di cui al  comma  2  possono  essere  pubblicati  sul
profilo di committente quale pubblicazione  supplementare  a  livello
nazionale. Il periodo coperto  dall'avviso  puo'  durare  al  massimo
dodici  mesi  dalla  data  di   trasmissione   dell'avviso   per   la
pubblicazione. Tuttavia, nel caso di  appalti  pubblici  per  servizi
sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di
cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) puo' coprire un periodo  di
due anni.