Art. 127 
 
 
Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo  le  parole:  "di  importo  superiore  ai  50
milioni di euro," sono inserite le seguenti: "prima dell'avvio  delle
procedure  di  cui  alla  parte  seconda,  Titolo  III,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle
procedure di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista,  prima  della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"; 
    b) al comma 5, primo periodo, le parole: "quarantacinque  giorni"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni"  e  al  secondo
periodo,  le  parole:  "il  progetto  si  intende   assentito"   sono
sostituite dalle seguenti:  "il  parere  si  intende  reso  in  senso
favorevole". 
 
          Note all'art. 127: 
              - Si riporta l'art.  215  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).  -
          1.  E'  garantita   la   piena   autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle procedure di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'
          parere sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che
          siano pubbliche amministrazioni, sempre  superiori  a  tale
          importo, ove esse  ne  facciano  richiesta.  Per  i  lavori
          pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro,  le
          competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai
          comitati tecnici  amministrativi  presso  i  Provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche.  Qualora  il  lavoro
          pubblico  di  importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro,
          presenti elementi di particolare rilevanza  e  complessita'
          il  provveditore  sottopone  il  progetto,   con   motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
              4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea  generale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
          la presenza di un terzo dei  componenti  e  i  pareri  sono
          validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
          maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.".