(CODICE CIVILE-art. 1273)
                             Art. 1273. 
 
                             (Accollo). 
 
  Se il debitore e un terzo convengono che questi  assuma  il  debito
dell'altro, il creditore  puo'  aderire  alla  convenzione,  rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore. 
 
  L'adesione  del  creditore   importa   liberazione   del   debitore
originario  solo  se  cio'  costituisce  condizione  espressa   della
stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. 
 
  Se non vi e' liberazione del debitore, questi rimane  obbligato  in
solido col terzo. 
 
  In ogni caso il terzo  e'  obbligato  verso  il  creditore  che  ha
aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il  debito,  e
puo' opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in  base
al quale l'assunzione e' avvenuta.