(CODICE CIVILE-art. 1277)
                             Art. 1277. 
 
                    (Debito di somma di danaro). 
 
  I debiti pecuniari si estinguono con  moneta  avente  corso  legale
nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 
 
  Se la somma dovuta era determinata in una moneta che  non  ha  piu'
corso legale al tempo del pagamento,  questo  deve  farsi  in  moneta
legale ragguagliata per valore alla prima.