ART. 128
                   (soggetti tenuti al controllo)

   1.  L'autorita'  competente  effettua  il controllo degli scarichi
sulla  base  di  un  programma  che  assicuri  un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
   2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in
pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza
un adeguato servizio di controllo secondo le modalita' previste nella
convenzione di gestione.