Art. 128.
                             Sottoponti

  1.  Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza,  costruito  come  il  ponte,  a distanza non superiore a m
2,50.
  2.  La  costruzione  del  sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi,  per  i  ponti  a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione  e  di  riparazione  di  durata  non  superiore a cinque
giorni.