ART. 128 (Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 274 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione dell'agente biologico.".