Art. 128 (L)
Certificazione energetica degli edifici (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
                              art. 30)

  1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
delle  attivita' produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA,
sono  emanate  norme  per la certificazione energetica degli edifici.
Tale   decreto  individua  tra  l'altro  i  soggetti  abilitati  alla
certificazione.
  2.  Nei  casi  di  compravendita  o  di locazione il certificato di
collaudo  e  la  certificazione  energetica  devono  essere portati a
conoscenza  dell'acquirente  o  del  locatario dell'intero immobile o
della singola unita' immobiliare.
  3.  Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove
e'   ubicato  l'edificio  la  certificazione  energetica  dell'intero
immobile  o  della  singola  unita' immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
  4.  L'attestato  relativo  alla  certificazione  energetica  ha una
validita'  temporale  di  cinque  anni  a partire dal momento del suo
rilascio.