(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 128)
                 Art. 128. (Art. 15 del Testo Unico) 
  CAVALLETTI DA IMPIEGARE IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO 

 
  I cavalletti di cui al comma terzo dell'art. 15 del Testo Unico  da
impiegarsi in corrispondenza del passaggi  a  livello  debbono  avere
altezza compresa tra metri 1 e m. 1,40 e lunghezza di almeno m.  1,50
e recare superiormente un pannello  dell'altezza  di  m.  0,25  della
lunghezza del cavaletto dipinto, lato strada, con strisce  bianche  e
rosse inclinate a 45°, ciascuna di larghezza compresa tra m.  0,15  e
m. 0,20. Inoltre debbono  essere  provvisti  di  dispositivi  a  luce
riflessa uguali a quelli prescritti per le barriere. 
  Puo'  essere  impiegato  un  solo  cavalletto  per  ogni  lato  del
passaggio a livello, qualora il  cavalletto  rechi  superiormente  un
disco del diametro di 25 cm di colore rosso con  bordo  bianco,  reso
interamente riflettente della luce: in mancanza di tale disco  devono
essere impiegati piu' cavalletti in numero  adeguato  alla  larghezza
della carreggiata stradale. 
  La bandiera rossa  e  la  lanterna  a  luce  rossa  sono  del  tipo
regolamentare per l'esercizio ferroviario.