(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 128)
                              Art. 128. 
              Espropriazione e svincolo della cauzione 

 
  Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali  del
ricevitore provinciale si applicano le  norme  degli  articoli  66  e
seguenti. L'ordinanza di  vendita  e'  emessa  dal  Ministro  per  le
finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. 
  La cauzione del ricevitore  provinciale,  dopo  l'approvazione  dei
conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze,  previa
deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta  dell'intendente
di finanza e degli enti interessati.