Art. 128. Espropriazione e svincolo della cauzione Per l'espropriazione della cauzione e dei beni extracauzionali del ricevitore provinciale si applicano le norme degli articoli 66 e seguenti. L'ordinanza di vendita e' emessa dal Ministro per le finanze e l'esecuzione e' curata dall'intendente di finanza. La cauzione del ricevitore provinciale, dopo l'approvazione dei conti, e' svincolata con decreto del Ministro per le finanze, previa deliberazione del consiglio provinciale e nulla osta dell'intendente di finanza e degli enti interessati.