Art. 128. 
             Programmazione ed organizzazione didattica 
 
  1. La programmazione dell'attivita' didattica,  nella  salvaguardia
della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti  che  vi
provvedono sulla  base  della  programmazione  dell'azione  educativa
approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7. 
  2. La programmazione dell'attivita' didattica si propone: 
    a) il  perseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  dai  programmi
vigenti  predisponendo  un'organizzazione  didattica  adeguata   alle
effettive capacita' ed esigenze di apprendimento degli alunni; 
    b) la verifica e la valutazione dei risultati; 
    c) l'unitarieta' dell'insegnamento; 
    d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da  dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione
alle finalita' e agli obiettivi previsti dai programmi. 
  3. Il direttore didattico, sulla base  di  quanto  stabilito  dalla
programmazione  dell'azione  educativa,  dispone  l'assegnazione  dei
docenti alle classi di  ciascuno  dei  moduli  organizzativi  di  cui
all'articolo  121  e  l'assegnazione  degli  ambiti  disciplinari  ai
docenti, avendo cura di garantire le condizioni  per  la  continuita'
didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando,  ove  possibile,  un'opportuna
rotazione nel tempo. 
  4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi  a  cui
il modulo si riferisce. 
  5. Nei  primi  due  anni  della  scuola  elementare,  per  favorire
l'impostazione  unitaria  e  pre-disciplinare   dei   programmi,   la
specifica articolazione del modulo organizzativo di cui  all'articolo
121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza  temporale
di un singolo docente in ognuna delle classi. 
  6. La pluralita' degli interventi  e'  articolata,  di  norma,  per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo  sviluppo  delle  piu'
ampie opportunita' formative. 
  7.  Il  collegio  dei  docenti,  nel  quadro  della  programmazione
dell'azione educativa, procede  all'aggregazione  delle  materie  per
ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da  dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline  del  curricolo  secondo  i
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione,  sentito  il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: 
    a) dell'affinita' delle discipline,  soprattutto  nei  primi  due
anni della scuola elementare; 
    b) dell'esigenza di non raggruppare da sole  o  in  unico  ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e  alla
musica e l'educazione motoria. 
  8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento  nelle
singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attivita' didattica. 
  9. Il direttore didattico coordina  l'attivita'  di  programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici dei docenti.