Art. 128 
 
 
Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Per  gli
interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di  cui  alla
disciplina  prevista  dall'articolo  163  e  seguenti   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gia' inseriti negli strumenti  di
programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di
impatto ambientale sia gia' stata avviata alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  codice,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto  previsto  al
comma 1."; 
    b) al comma 4, le parole: "e titolo XI, capi I e II" e le parole:
", con esclusione dell'articolo 248," sono soppresse e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria possono essere affidati,  nel  rispetto  delle
procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice,
sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste,
dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di
coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della
sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori puo' prescindere
dall'avvenuta  redazione  e  approvazione  del  progetto   esecutivo,
qualora si tratti di lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione
di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione  del
piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione  analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso."; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Il divieto di
cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica  per  le
opere i cui progetti definitivi risultino  definitivamente  approvati
dall'organo competente alla data di entrata in  vigore  del  presente
codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione."; 
    d) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Fino
alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche
dati   istituite   presso   le   amministrazioni   detentrici   delle
informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le  stazioni
appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le   autodichiarazioni
presentate dai commissari estratti in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei  requisiti
o la dichiarazione di  incompatibilita'  dei  candidati  deve  essere
tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini
della   eventuale   cancellazione   dell'esperto   dall'Albo   e   la
comunicazione di un nuovo esperto."; 
    e) al comma 19,  le  parole:  "agli  articoli  248  e  251"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Parte II, titolo XI, capi  I  e  II,
nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di  cui
all'articolo 251"; 
    f) al comma 22, e' premesso il seguente periodo: "Le procedure di
arbitrato  di  cui  all'articolo  209   si   applicano   anche   alle
controversie su diritti  soggettivi,  derivanti  dall'esecuzione  dei
contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma  1,  per  i
quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente codice."; 
    g) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti: "27-bis. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  83,  comma
2, si applica la disciplina gia' contenuta negli articoli dal 186  al
193 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Sino  alla
predetta  data,  si  applica,  altresi',  la   specifica   disciplina
transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo  decreto
legislativo. 
  27-ter. Ai contratti  di  lavori  affidati  prima  dell'entrata  in
vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo
di  costruzione,  oggetto  di   convenzioni   urbanistiche   o   atti
assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente  codice
si  applicano  con  riferimento  alle  opere  oggetto  delle   citate
convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore
del medesimo codice. 
  27-quinquies. Alle procedure di  aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione del servizio di distribuzione del  gas  naturale  indette
dalle amministrazioni  aggiudicatrici  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
quanto  compatibili  con  la  presente  Parte  III,  nonche'  di  cui
all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e  3  del  decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98.
Nelle ipotesi di cui al  primo  periodo,  ferma  restando  la  durata
massima di dodici anni, il periodo di affidamento  viene  determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168. 
  27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute  o  in  scadenza
entro sei  mesi  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  per  le  quali   l'attivita'   di   gestione   risulta
economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove  opere
o di interventi di manutenzione  straordinaria  e  il  cui  bando  e'
pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il concedente puo' avviare le  procedure
di gara per l'affidamento  della  concessione  sulla  base  del  solo
quadro  esigenziale  limitatamente  agli  interventi  di   messa   in
sicurezza dell'infrastruttura esistente. 
  27-septies. Con riferimento all'articolo 24,  comma  3,  i  tecnici
diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso  l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre
1998,  n.  415,  in  assenza  dell'abilitazione,  possono  firmare  i
progetti,  nei  limiti  previsti  dagli  ordinamenti   professionali,
qualora siano in  servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice
ovvero   abbiano   ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno  cinque  anni  e  risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico  e  abbiano  svolto  o
collaborato ad attivita' di progettazione.". 
 
          Note all'art. 128: 
              - Si riporta l'art.  216  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.    216    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento).  -  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nel
          presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di  cui
          al presente codice, lo stesso si applica alle  procedure  e
          ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice
          la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
          successivamente alla  data  della  sua  entrata  in  vigore
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione  ai
          quali, alla data di entrata in vigore del presente  codice,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
              1-bis.   Per   gli   interventi   ricompresi   tra   le
          infrastrutture strategiche di cui alla disciplina  prevista
          dall'articolo 163 e seguenti  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n.  163,  gia'  inseriti  negli  strumenti  di
          programmazione approvati e per  i  quali  la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale sia  gia'  stata  avviata
          alla data di entrata  in  vigore  del  presente  codice,  i
          relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina
          previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per
          le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 
              2.  Fino  all'approvazione  del  Piano   Generale   dei
          Trasporti e della Logistica (PGTL)  si  applica  il  quadro
          generale  della  programmazione  delle  infrastrutture   di
          trasporto  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  13
          novembre 2015  e  sottoposto  a  valutazione  ambientale  e
          strategica. 
              3. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 21, comma 8,  si  applicano  gli  atti  di
          programmazione gia' adottati ed efficaci,  all'interno  dei
          quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  individuano  un
          ordine di  priorita'  degli  interventi,  tenendo  comunque
          conto dei lavori necessari alla realizzazione  delle  opere
          non  completate   e   gia'   avviate   sulla   base   della
          programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi
          gia' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero  del
          patrimonio esistente, nonche' degli interventi suscettibili
          di essere realizzati attraverso contratti di concessione  o
          di  partenariato  pubblico  privato.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'  per  le
          nuove  programmazioni  che  si  rendano  necessarie   prima
          dell'adozione del decreto. 
              4. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  II,  capo  I,
          nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi  richiamate
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo
          23, comma 16, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di
          cui ai decreti ministeriali gia' emanati in  materia.  Fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di   cui
          all'articolo 23, comma 3-bis,  i  contratti  di  lavori  di
          manutenzione  ordinaria  possono   essere   affidati,   nel
          rispetto delle procedure di scelta del contraente  previste
          dal presente codice, sulla  base  del  progetto  definitivo
          costituito almeno da una  relazione  generale,  dall'elenco
          dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal  computo
          metrico-estimativo,   dal   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a  ribasso.  Fino  alla
          data  di  entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto,
          l'esecuzione  dei  lavori  puo'  prescindere  dall'avvenuta
          redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si
          tratti di  lavori  di  manutenzione,  ad  esclusione  degli
          interventi di manutenzione che prevedono il  rinnovo  o  la
          sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta  ferma
          la  predisposizione   del   piano   di   sicurezza   e   di
          coordinamento  con  l'individuazione  analitica  dei  costi
          della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 
              4-bis. Il divieto di  cui  all'articolo  59,  comma  1,
          quarto periodo, non si applica per le opere i cui  progetti
          definitivi risultino definitivamente approvati  dall'organo
          competente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              5. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  si  applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              6. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui all'articolo 24, comma 8, continuano  ad  applicarsi  i
          corrispettivi  di  cui  al  decreto  del   Ministro   della
          giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. 
              7. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto dall'articolo 25, comma 2, resta  valido  l'elenco
          degli istituti archeologici universitari e dei soggetti  in
          possesso  della  necessaria  qualificazione   esistente   e
          continuano ad  applicarsi  i  criteri  per  la  sua  tenuta
          adottati con decreto ministeriale 20  marzo  2009,  n.  60,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 
              8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo  31,
          comma 5, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              9.  Fino  all'adozione  delle  linee   guida   previste
          dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
          economici avviene tramite indagini  di  mercato  effettuate
          dalla stazione appaltante mediante  avviso  pubblicato  sul
          proprio  profilo  del  committente  per  un   periodo   non
          inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i  requisiti
          minimi richiesti ai soggetti che si  intendono  invitare  a
          presentare offerta, ovvero mediante selezione  dai  vigenti
          elenchi di operatori economici  utilizzati  dalle  stazioni
          appaltanti, se compatibili con il presente codice. 
              10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema  di
          qualificazione   delle   stazioni   appaltanti    di    cui
          all'articolo  38,  i  requisiti  di   qualificazione   sono
          soddisfatti  mediante  l'iscrizione  all'anagrafe  di   cui
          all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221. 
              11.  Fino  alla  data  indicata  nel  decreto  di   cui
          all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche
          essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
          italiana, serie speciale relativa ai contratti.  Fino  alla
          medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
          ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono  rimborsate
          alla  stazione  appaltante  dall'aggiudicatario  entro   il
          termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione  e   gli
          effetti giuridici di cui al comma 5, del citato articolo 73
          continuano a decorrere dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto
          di cui all'articolo 73, comma 4,  si  applica  altresi'  il
          regime  di  cui  all'articolo  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel  testo  applicabile
          fino alla predetta data,  ai  sensi  dell'articolo  26  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  come  modificato
          dall'articolo 7, comma 7,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          febbraio 2016, n. 21. 
              12. Fino alla adozione della disciplina in  materia  di
          iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la  commissione
          giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo  della
          stazione appaltante competente ad effettuare la scelta  del
          soggetto  affidatario  del  contratto,  secondo  regole  di
          competenza e  trasparenza  preventivamente  individuate  da
          ciascuna stazione appaltante. Fino alla  piena  interazione
          dell'Albo  di  cui  all'articolo  78  con  le  banche  dati
          istituite  presso  le  amministrazioni   detentrici   delle
          informazioni  inerenti  ai  requisiti  dei  commissari,  le
          stazioni  appaltanti  verificano,  anche  a  campione,   le
          autodichiarazioni presentate  dai  commissari  estratti  in
          ordine  alla  sussistenza  dei   requisiti   dei   medesimi
          commissari.  Il  mancato  possesso  dei  requisiti   o   la
          dichiarazione di incompatibilita' dei candidati deve essere
          tempestivamente  comunicata   dalla   stazione   appaltante
          all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto
          dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 
              13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e  gli
          operatori economici  utilizzano  la  banca  dati  AVC  Pass
          istituita presso l'ANAC. 
              14.  Fino  all'adozione  delle  linee  guida   indicate
          all'articolo 83, comma  2,  continuano  ad  applicarsi,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui alla  Parte  II,
          Titolo III, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi
          richiamate, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207. 
              15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni di cui all'articolo 12 del  decreto  legge  28
          marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80. 
              16. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  102,  comma  8,  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo  X,  nonche'  gli
          allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto
          del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi  le
          disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e  II,
          nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
          n. 207. 
              18.  Fino  all'adozione  delle   linee   di   indirizzo
          nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale  e
          scolastica di cui all'articolo 144, comma  2,  le  stazioni
          appaltanti individuano nei documenti di gara le  specifiche
          tecniche finalizzate a garantire la qualita'  del  servizio
          richiesto. 
              19. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'articolo  146,  comma   4,   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI,
          capi I e II, nonche' gli allegati o le  parti  di  allegati
          ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del  decreto  del
          Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui all'articolo 159, comma 4, si  applicano  le  procedure
          previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15
          novembre 2012, n. 236. 
              21. Fino all'istituzione dell'albo di cui  all'articolo
          196, comma 4, possono svolgere il ruolo  di  direttore  dei
          lavori i soggetti in possesso dei  requisiti  professionali
          adeguati in relazione all'opera da dirigere e il  ruolo  di
          collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti  previsti
          dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica
          5 ottobre 2010, n. 207, ferma  restando  l'incompatibilita'
          con la funzione di responsabile unico del procedimento. 
              22. Le procedure di arbitrato di cui  all'articolo  209
          si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi,
          derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui  al
          medesimo articolo 209, comma 1,  per  i  quali  i  bandi  o
          avvisi siano stati pubblicati prima della data  di  entrata
          in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui all'articolo 209,  comma  16,  si
          applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa  allegata,
          del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 
              23. I progetti preliminari relativi alla  realizzazione
          di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita'
          riguardanti proposte di concessione ai sensi  dell'articolo
          153 ovvero dell'articolo 175  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, per le quali sia  gia'  intervenuta  la
          dichiarazione di pubblico interesse, non  ancora  approvati
          alla data di entrata in vigore del  presente  codice,  sono
          oggetto  di  valutazione  di   fattibilita'   economica   e
          finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione
          ai sensi  delle  norme  del  presente  codice.  La  mancata
          approvazione determina la revoca delle procedure avviate  e
          degli   eventuali   soggetti   promotori,   ai   quali   e'
          riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e  documentati
          per l'integrazione del progetto a  base  di  gara,  qualora
          dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed  alla
          localizzazione urbanistica. 
              24. Al fine di consentire lo svolgimento, con  la  piu'
          ampia partecipazione, della consultazione pubblica  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre  2015,  n.
          220, e nelle more dell'aggiornamento  della  disciplina  in
          materia di affidamento del servizio  pubblico  radiofonico,
          televisivo e multimediale, all'articolo 49,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le  parole:  "6
          maggio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  ottobre
          2016".  All'articolo  49-ter  del  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il  rinvio
          agli articoli 19 e 27,  comma  1,  e  alla  disciplina  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          12   aprile   2006,   n.   163,   si   intende    riferito,
          rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina  del
          presente codice. 
              25. All'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  decreto
          legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli
          112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di
          cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  si
          intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26  e  23,
          commi 1 e 3, del presente codice. 
              26. Fino all'adozione delle direttive generali  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, si applicano  le  disposizioni  di
          cui agli articoli da 343 a 356 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              27.  Le  procedure  per  la  valutazione   di   impatto
          ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto secondo la  disciplina  gia'
          prevista dagli articoli 182, 183,  184  e  185  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono  concluse
          in conformita' alle disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
          competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto   avvio.   Le
          medesime  procedure  trovano  applicazione  anche  per   le
          varianti. 
              27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
          di cui all'articolo 83, comma 2, si applica  la  disciplina
          gia' contenuta negli articoli dal 186 al  193  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Sino  alla  predetta
          data,  si  applica,  altresi',  la   specifica   disciplina
          transitoria  prevista  all'articolo  189,  comma   5,   del
          medesimo decreto legislativo. 
              27-ter.  Ai  contratti   di   lavori   affidati   prima
          dell'entrata in vigore del presente codice e  in  corso  di
          esecuzione  si  applica  la   disciplina   gia'   contenuta
          nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              27-quater. Per le opere di  urbanizzazione  a  scomputo
          del  contributo  di  costruzione,  oggetto  di  convenzioni
          urbanistiche o atti  assimilati,  comunque  denominati,  le
          disposizioni  del  presente   codice   si   applicano   con
          riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni  ed
          atti stipulati successivamente all'entrata  in  vigore  del
          medesimo codice. 
              27-quinquies.  Alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
          contratti di concessione del servizio di distribuzione  del
          gas naturale indette dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in  quanto  compatibili
          con la presente Parte  III,  nonche'  di  cui  all'articolo
          46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,
          n.159,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   29
          novembre 2007, n.222 e all'articolo 4 del decreto-legge  21
          giugno 2013, n.69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n.98. Nelle ipotesi di  cui  al  primo
          periodo, ferma restando la durata massima di  dodici  anni,
          il periodo di affidamento viene determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2 dell'articolo 168. 
              27 - sexies. Per le concessioni autostradali scadute  o
          in scadenza entro sei mesi alla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, per le  quali  l'attivita'  di
          gestione risulta economicamente  prevalente  rispetto  alla
          realizzazione  di  nuove   opere   o   di   interventi   di
          manutenzione straordinaria e il  cui  bando  e'  pubblicato
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, il concedente puo' avviare  le
          procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla
          base  del  solo  quadro  esigenziale   limitatamente   agli
          interventi  di  messa  in   sicurezza   dell'infrastruttura
          esistente. 
              27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i
          tecnici  diplomati  che  siano  stati  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano   svolto   o   collaborato    ad    attivita'    di
          progettazione.".