(CODICE CIVILE-art. 1284)
                             Art. 1284. 
 
                      (Saggio degli interessi). 
 
  Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5
per cento in ragione d'anno. Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il  saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento medio annuo lordo  dei  titoli  di  Stato  di  durata  non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre  non  sia  fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) ((211a)) 
 
  Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se  le
parti non ne hanno determinato la misura. 
 
  Gli  interessi  superiori  alla   misura   legale   devono   essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. 
 
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AGGIORNAMENTO (129a) 
  Il Decreto 10  dicembre  1998  (in  G.U.  11/12/1998,  n.  289)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999". 
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AGGIORNAMENTO (140a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2000  (in  G.U.  15/12/2000,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (151a) 
  Il Decreto 11  dicembre  2001  (in  G.U.  14/12/2001,  n.  290)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002". 
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AGGIORNAMENTO (161a) 
  Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al  2,5  per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004". 
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AGGIORNAMENTO (193a) 
  Il Decreto 12  dicembre  2007  (in  G.U.  15/12/2007,  n.  291)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "La  misura  del  saggio  degli
interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al
3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008". 
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AGGIORNAMENTO (207a) 
  Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e'  fissata  all'1%  in
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010". 
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AGGIORNAMENTO (211a) 
  Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata all'1,5%
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011".