Articolo 129
                Provvedimenti legislativi particolari

   1.  Sono  fatte  salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
   2.  Restano  altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
 
          Note all'art. 129:
              -  La  legge  28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla
          Provincia  di  Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni
          transitorie   per   l'attuazione  del  Codice  civile»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 28 giugno
          1871.
              - La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la
          conservazione   delle   gallerie,   biblioteche   ed  altre
          collezioni  d'arte  e  di  antichita»,  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
              -  Il  regio  decreto  23 novembre  1891,  n. 653, «che
          approva  il  regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della
          legge  28 giugno  1871,  n.  286  (serie  2a) e della legge
          8 luglio  1883,  n.  1461  (serie 3a)», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
              -   La   legge   7 febbraio   1892,  n.  31,  «portante
          provvedimenti  per  le  gallerie,  biblioteche e collezioni
          d'arte  e  di  antichita»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.