Articolo 129 Provvedimenti legislativi particolari 1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. 2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Note all'art. 129: - La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871. - La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883. - Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891. - La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.