ART. 129
                       (accessi ed ispezioni)

   1. L'autorita' competente al controllo e' autorizzata a effettuare
le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei  provvedimenti  autorizzatori  o regolamentari e delle condizioni
che  danno  luogo  alla  formazione degli scarichi. Il titolare dello
scarico  e' tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.