(CODICE CIVILE-art. 129 bis)
                            Art. 129-bis. 
 
      ((Responsabilita' del coniuge in mala fede e del terzo.)) 
 
  ((Il coniuge al quale sia imputabile la nullita' del matrimonio  e'
tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona  fede,  qualora  il
matrimonio sia annullato, una congrua indennita', anche  in  mancanza
di prova del danno sofferto. L'indennita' deve  comunque  comprendere
una somma corrispondente al mantenimento  per  tre  anni.  E'  tenuto
altresi' a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che
non vi siano altri obbligati. 
 
  Il terzo al quale sia imputabile  la  nullita'  del  matrimonio  e'
tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio  e'
annullato, l'indennita' prevista nel comma precedente. 
 
  In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno  dei  coniugi  nel
determinare la nullita' del matrimonio e'  solidalmente  responsabile
con lo stesso per il pagamento dell'indennita')).