(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 129)
                              Art. 129. 
                  Rimborso delle quote inesigibili 

 
  Escussi la cauzione  e  tutti  gli  altri  beni  dell'esattore,  il
ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto  o
in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli
enti interessati all'azione esecutiva il  rimborso  delle  somme  non
riscosse. 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 82 e seguenti. 
  Tuttavia  il  termine  per  l'esperimento  delle  procedure   sulla
cauzione, decorre dal giorno in cui si  e'  verificata  la  morosita'
dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre
dal giorno in cui e' stata ultimata la vendita della cauzione. 
  Il ricevitore decade dal diritto al  rimborso  se  nel  termine  di
cinque giorni dalla  data  in  cui  si  e'  verificata  la  morosita'
dell'esattore  non  ne  abbia  data  notizia  al   prefetto   per   i
provvedimenti di cui all'art. 66.