Art. 129 (a).
                 Sospensione della patente di guida
  1. La patente di guida e' sospesa,  per  la  durata  stabilita  nel
provvedimento  di  interdizione  alla  guida  adottato quale sanzione
amministrativa accessoria,  quando  il  titolare  sia  incorso  nella
violazione  di una delle norme di comportamento indicate o richiamate
nel titolo V, per il periodo di  tempo  da  ciascuna  di  tali  norme
indicato.
   2.  La  patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora,
in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o  per
la  revisione  disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119.  In  tal
caso  la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della commissione medica locale attestante il recupero
dei  prescritti   requisiti   psichici   e   fisici.   Dei   suddetti
provvedimenti  di  sospensione viene data comunicazione ai competenti
uffici della Direzione generale della M.C.T.C..
   3. La patente di guida e' sospesa dal prefetto  ((  del  luogo  di
residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai
sensi  dell'art.  128.  Per  ))  le  patenti  rilasciate da uno Stato
estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui
al comma 1  e  all'art.  222  e  seguenti.  Quest'ultimo  segnala  il
provvedimento  all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato
la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida.
   4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al
comma 2 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine  di
giorni  venti  dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei (( quarantacinque )) giorni successivi. Il provvedimento
del Ministro e' comunicato all'interessato ed  ai  competenti  uffici
della Direzione generale della M.C.T.C.. Se il ricorso e' accolto, la
patente e' restituita all'interessato.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 67 del D.Lgs. n. 360/1993 e  cosi'  corretto  per
          effetto  dell'avviso  di  rettifica  al  predetto D.Lgs. n.
          360/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 51 del 3 marzo 1994.