Art. 129. Competenze dello Stato 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita; d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali; e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo; f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea; g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale; h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere; i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali; l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti; m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari; n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidita' civile. 2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Note all'art. 129: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - Per il testo dell'art. 59, comma 46, si veda in nota all'art. 133.