Art. 129.
                        Competenze dello Stato
  1. Ai sensi dell'articolo 1 della  legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
  a) la determinazione dei principi  e degli obiettivi della politica
sociale;
  b)  la determinazione  dei criteri  generali per  la programmazione
della  rete degli  interventi di  integrazione sociale  da attuare  a
livello locale;
  c)  la  determinazione  degli   standard  dei  servizi  sociali  da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni
di vita;
  d) compiti di assistenza tecnica,  su richiesta dagli enti locali e
territoriali, nonche' compiti di  raccordo in materia di informazione
e circolazione  dei dati  concernenti le  politiche sociali,  ai fini
della valutazione  e monitoraggio  dell'efficacia della spesa  per le
politiche sociali;
  e) la determinazione dei criteri  per la ripartizione delle risorse
del Fondo nazionale per le  politiche sociali secondo le modalita' di
cui all'articolo 59, comma 46, della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come  modificato dall'articolo  133,  comma 4,  del presente  decreto
legislativo;
  f) i rapporti  con gli organismi internazionali  e il coordinamento
dei  rapporti  con gli  organismi  dell'Unione  europea operanti  nei
settori  delle politiche  sociali  e gli  adempimenti previsti  dagli
accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
  g) la  fissazione dei requisiti  per la determinazione  dei profili
professionali  degli   operatori  sociali  nonche'   le  disposizioni
generali concernenti i requisiti per  l'accesso e la durata dei corsi
di formazione professionale;
  h)  gli interventi  di  prima assistenza  in  favore dei  profughi,
limitatamente    al   periodo    necessario   alle    operazioni   di
identificazione ed  eventualmente fino alla concessione  del permesso
di  soggiorno,  nonche' di  ricetto  ed  assistenza temporanea  degli
stranieri da respingere o da espellere;
  i)  la determinazione  degli  standard  organizzativi dei  soggetti
pubblici e  privati e degli  altri organismi che  operano nell'ambito
delle  attivita' sociali  e che  concorrono alla  realizzazione della
rete dei servizi sociali;
  l) le  attribuzioni in  materia di  riconoscimento dello  status di
rifugiato  ed  il  coordinamento  degli interventi  in  favore  degli
stranieri richiedenti  asilo e  dei rifugiati,  nonche' di  quelli di
protezione  umanitaria  per  gli   stranieri  accolti  in  base  alle
disposizioni vigenti;
  m) gli  interventi in favore  delle vittime del terrorismo  e della
criminalita' organizzata; le misure  di protezione degli appartenenti
alle Forze armate  e di polizia o a Corpi  militarmente organizzati e
loro familiari;
  n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli
invalidi civili e  la verifica dei requisiti sanitari  che hanno dato
luogo a benefici economici di invalidita' civile.
  2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente
articolo  sono   esercitate  sulla   base  di  criteri   e  parametri
individuati dalla Conferenza unificata.  Le competenze previste dalle
lettere b), c) ed i) del  medesimo comma 1 sono esercitate sentita la
Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 129:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo dell'art. 59, comma 46, si  veda  in  nota
          all'art.  133.