Art. 129.
((Diritti dei coniugi in buona fede.))
((Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano
rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di
uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di
corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi
propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si
applica l'articolo 155)).