(CODICE CIVILE-art. 129)
                              Art. 129. 
 
               ((Diritti dei coniugi in buona fede.)) 
 
  ((Quando  le  condizioni  del  matrimonio  putativo  si  verificano
rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a  carico  di
uno di essi e per un periodo non superiore a tre  anni  l'obbligo  di
corrispondere somme periodiche di denaro,  in  proporzione  alle  sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati  redditi
propri e non sia passato a nuove nozze. 
 
  Per i provvedimenti che il giudice adotta  riguardo  ai  figli,  si
applica l'articolo 155)).