(CODICE CIVILE-art. 1298)
                             Art. 1298. 
 
        (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali). 
 
  Nei rapporti interni l'obbligazione  in  solido  si  divide  tra  i
diversi debitori o tra i  diversi  creditori,  salvo  che  sia  stata
contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. 
 
  Le  parti  di  ciascuno  si  presumono  uguali,  se   non   risulta
diversamente.