Art. 13.
                           Danno biologico
  1.  In  attesa  della  definizione  di  carattere generale di danno
biologico   e   dei   criteri  per  la  determinazione  del  relativo
risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai
fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie professionali il danno biologico come la
lesione   all'integrita'  psicofisica,  suscettibile  di  valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno
biologico  sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di
produzione del reddito del danneggiato.
  2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro  e  a  malattie  professionali  verificatisi  o  denunciati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui  al  comma  3,  l'INAIL  nell'ambito  del  sistema d'indennizzo e
sostegno  sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
primo  comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni:
    a) le   menomazioni   conseguenti  alle  lesioni  dell'integrita'
psicofisica  di  cui  al  comma  1  sono valutate in base a specifica
"tabella    delle    menomazioni",    comprensiva    degli    aspetti
dinamico-relazionali.  L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o
superiore  al  6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in
capitale,  dal  16  per  cento  e'  erogato  in rendita, nella misura
indicata  nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno  biologico". Per
l'applicazione   di   tale   tabella   si   fa  riferimento  all'eta'
dell'assicurato  al  momento della guarigione clinica. Non si applica
il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
    b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto   all'erogazione   di   un'ulteriore  quota  di  rendita  per
l'indennizzo  delle  conseguenze  delle  stesse, commisurata al grado
della   menomazione,   alla   retribuzione   dell'assicurato   e   al
coefficiente  di  cui  all'apposita  "tabella  dei coefficienti", che
costituiscono   indici   di   determinazione   della  percentuale  di
retribuzione  da  prendere  in  riferimento  per  l'indennizzo  delle
conseguenze  patrimoniali,  in  relazione alla categoria di attivita'
lavorativa  di  appartenenza  dell'assicurato e alla ricollocabilita'
dello  stesso.  La  retribuzione,  determinata  con  le modalita' e i
criteri   previsti   dal  testo  unico,  viene  moltiplicata  per  il
coefficiente   di   cui   alla   "tabella   dei   coefficienti".   La
corrispondente  quota di rendita, rapportata al grado di menomazione,
e'  liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del
testo unico.
  3.  Le  tabelle  di  cui  alle  lettere a) e b), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  su delibera del
consiglio  di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione
il  decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  4.  Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi   di   malattia   professionale,   qualora   le   condizioni
dell'assicurato,   dichiarato  guarito  senza  postumi  d'invalidita'
permanente   o   con  postumi  che  non  raggiungono  il  minimo  per
l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero  aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale   in   misura  da  raggiungere  l'indennizzabilita'  in
capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando
la  domanda  nei  modi e nei termini stabiliti per la revisione della
rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato
dell'importo  dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto.
La  revisione  dell'indennizzo  in  capitale,  per aggravamento della
menomazione  sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una
sola   volta.  Per  le  malattie  neoplastiche,  per  la  silicosi  e
l'asbestosi  e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento,  ai  fini della liquidazione della rendita, puo' essere
presentata  anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze
quinquennali dalla precedente revisione.
  5.  Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi
lesivi  rientranti  nella  disciplina  delle  presenti  disposizioni,
subisca   un   nuovo   evento  lesivo  si  procede  alla  valutazione
complessiva  dei  postumi  ed alla liquidazione di un'unica rendita o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione   dell'integrita'   psicofisica.  L'importo  della  nuova
rendita  o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo
dell'eventuale   indennizzo   in  capitale  gia'  corrisposto  e  non
recuperato.
  6.  Il  grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da
infortunio  sul  lavoro  o  malattia  professionale,  quando  risulti
aggravato  da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti
estranei   al   lavoro   o  da  infortuni  o  malattie  professionali
verificatisi  o  denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita,
deve  essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a
quella   ridotta  per  effetto  delle  preesistenti  menomazioni,  il
rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado  d'integrita'  psicofisica  preesistente  e  il  numeratore  la
differenza  tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato
dopo   l'infortunio  o  la  malattia  professionale.  Quando  per  le
conseguenze   degli   infortuni   o   delle   malattie  professionali
verificatisi  o  denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto  ministeriale  di  cui al comma 3 l'assicurato percepisca una
rendita  o  sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico,
il  grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova
malattia  professionale  viene  valutato  senza  tenere  conto  delle
preesistenze.  In  tale  caso,  l'assicurato  continuera' a percepire
l'eventuale   rendita  corrisposta  in  conseguenza  di  infortuni  o
malattie  professionali  verificatisi  o  denunciate prima della data
sopra indicata.
  7.  La  misura  della  rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei
termini  di  cui  agli  articoli  83,  137  e 146 del testo unico. La
rendita   puo'   anche   essere   soppressa   nel  caso  di  recupero
dell'integrita'  psicofisica  nei limiti del minimo indennizzabile in
rendita.  In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia
compreso  nel  limite  indennizzabile  in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo   in   capitale   calcolato   con  riferimento  all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
  3.   Quando   per  le  condizioni  della  lesione  non  sia  ancora
accertabile  il  grado  di  menomazione dell'integrita' psicofisica e
sia,   comunque,   presumibile   che   questa   rientri   nei  limiti
dell'indennizzo  in  capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare
un   indennizzo   in   capitale   in   misura   provvisoria,  dandone
comunicazione  all'interessato  entro  trenta  giorni  dalla  data di
ricevimento   del   certificato   medico  constatante  la  cessazione
dell'inabilita'  temporanea  assoluta,  con  riserva  di  procedere a
liquidazione  definitiva  non  prima  di sei mesi e non oltre un anno
dalla  data  di  ricevimento del predetto certificato medico. In ogni
caso  l'indennizzo  definitivo  non  puo'  essere  inferiore a quello
provvisoriamente liquidato.
  9.  In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto
assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un
indennizzo  proporzionale  al  tempo  trascorso  tra  la  data  della
guarigione clinica e la morte.
  10.  Per  l'applicazione  dell'articolo  77  del  testo unico si fa
riferimento  esclusivamente  alla quota di rendita di cui al comma 2,
lettera b).
  11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica
la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
  12.  All'onere  derivante  dalla  prima  applicazione  del presente
articolo,  valutato  in  lire  340  miliardi  annui, si fa fronte con
un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con
le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al comma 3.
 
          Note all'art. 13:
              - L'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico n.
          1124/1965 e' il seguente:
              "Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
                (Omissis);
              2) una rendita per l'inabilita' permanente".
              - L'art.   91  del  testo  unico  n.  1124/1965  e'  il
          seguente:
              "Art.  91.  -  Nel caso di infortunio che abbia causato
          ernia  addominale,  l'Istituto  assicuratore e' tenuto solo
          alle  prestazioni  mediche  e  chirurgiche  e  al pagamento
          dell'indennita' per l'inabilita' temporanea, fermo restando
          il disposto dell'art. 72.
              Nel  caso  in  cui  si tratti di ernia non operabile e'
          dovuta  la rendita di inabilita' nella misura stabilita per
          la  riduzione  del  quindici  per  cento dall'attitudine al
          lavoro;  qualora  sorga contestazione circa l'operabilita',
          la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito
          in conformita' dell'art. 87".
              - L'art.   74  del  testo  unico  n.  1124/1965  e'  il
          seguente:
              "Art.  74.  -  Agli  effetti  del  presente titolo deve
          ritenersi  inabilita' permanente assoluta la conseguenza di
          un  infortunio  o  di  una malattia professionale, la quale
          tolga  completamente  e  per tutta la vita l'attitudine al
          lavoro.  Deve  ritenersi  inabilita' permanente parziale la
          conseguenza   di   un   infortunio   o   di   una  malattia
          professionale    la   quale   diminuisca   in   parte,   ma
          essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.
              Quando   sia  accertato  che  dall'infortunio  o  dalla
          malattia    professionale    sia   derivata   un'inabilita'
          permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
          superiore  al dieci per cento per i casi di infortunio e al
          venti  per  cento  per i casi di malattia professionale, e'
          corrisposta,  con  effetto  dal  giorno successivo a quello
          della  cessazione  dell'inabilita' temporanea assoluta, una
          rendita  d'inabilita'  rapportata  al grado dell'inabilita'
          stessa   sulla   base   delle   seguenti   aliquote   della
          retribuzione   calcolata   secondo  le  disposizioni  degli
          articoli da 116 a 120:
                1)  per  inabilita' di grado dall'undici per cento al
          sessanta  per  cento,  aliquota  crescente  col grado della
          inabilita', come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta
          per cento al sessanta per cento;
                2)  per  inabilita' di grado dal sessantuno per cento
          al  settantanove  per  cento,  aliquota  pari  al  grado di
          inabilita';
                3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per
          cento, aliquota pari al cento per cento.
              Gli  importi  delle rendite mensili sono arrotondati al
          migliaio   piu'  prossimo:  per  eccesso  quelli  uguali  o
          superiori   alle   lire  cinquecento,  per  difetto  quelli
          inferiori a tale cifra.
              A  decorrere  dal  1o luglio 1965, per il calcolo delle
          rendite  per  inabilita'  permanente  si applica la tabella
          delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
              Dalla data del 1o luglio 1965 sono riliquidate tutte le
          rendite  in  corso di godimento in base alle nuove aliquote
          di retribuzione di cui al comma precedente".
              - Gli  articoli  83,  137  e  146  del  testo  unico n.
          1124/1965 cosi' recitano:
              "Art.  83. - La misura della rendita di inabilita' puo'
          essere  riveduta,  su  domanda del titolare della rendita o
          per  disposizione  dell'Istituto  assicuratore,  in caso di
          diminuzione  o  di  aumento dell'attitudine al lavoro ed in
          genere  in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche
          del  titolare  della  rendita, purche', quando si tratti di
          peggioramento,  questo  sia derivato dall'infortunio che ha
          dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo'
          anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine
          al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
              La   domanda   di   revisione  deve  essere  presentata
          all'Istituto  assicuratore  e  deve  essere corredata da un
          certificato  medico  dal quale risulti che si e' verificato
          un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti
          anche  la  nuova  misura  di  riduzione  dell'attitudine al
          lavoro.
              L'Istituto  assicuratore,  entro  novanta  giorni dalla
          ricezione  della  domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
          domanda medesima.
              Se  l'Istituto  assicuratore  rifiuta  di accogliere la
          domanda  in  tutto  o  in  parte  ovvero  l'infortunato non
          accetta  la riduzione o la soppressione della rendita, alle
          relative   contestazioni   si   applicano  le  disposizioni
          dell'art. 104.
              Il  titolare  della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare  alle  visite di controllo che siano disposte ai
          fini  del  presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
          caso  di  rifiuto  l'Istituto assicuratore puo' disporre la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
              Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della
          rendita la prima revisione puo' essere richiesta o disposta
          solo  dopo  trascorso  un anno dalla data dell'infortunio e
          almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita,
          ciascuna   delle   successive  revisioni  non  puo'  essere
          richiesta  o disposta a distanza inferiore di un anno dalla
          precedente.
              Trascorso  il  quarto  anno  dalla data di costituzione
          della   rendita,  la  revisione  puo'  essere  richiesta  o
          disposta  solo due volte, la prima alla fine di un triennio
          e la seconda alla fine del successivo triennio.
              Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici
          anni  se  trattasi  di  malattia  professionale, qualora le
          condizioni   dell'assicurato,   dichiarato   guarito  senza
          postumi  d'invalidita'  permanente  o  con  postumi che non
          raggiungono  il  minimo per l'indennizzabilita' in rendita,
          dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
          malattia    professionale    in   misura   da   raggiungere
          l'indennizzabilita',   l'assicurato  stesso  puo'  chiedere
          all'Istituto  assicuratore  la  liquidazione della rendita,
          formulando  la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
          la revisione della rendita in caso di aggravamento.
              In  caso  di  revisione  o di liquidazione a seguito di
          aggravamento,  la  misura  della  rendita  d'inabilita'  e'
          quella  stabilita  dalle tabelle in vigore al momento della
          revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento".
              "Art.  137.  - La misura della rendita di inabilita' da
          malattia  professionale puo' essere riveduta su domanda del
          titolare  della  rendita  o  per disposizione dell'Istituto
          assicuratore,   in   caso   di  diminuzione  o  di  aumento
          dell'attitudine  al  lavoro  ed  in  genere  in  seguito  a
          modificazioni  delle  condizioni fisiche del titolare della
          rendita  purche', quando si tratti di peggioramento, questo
          sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo
          alla  liquidazione  della  rendita.  La  rendita puo' anche
          essere  soppressa  nel  caso di recupero dell'attitudine al
          lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
              La   domanda   di   revisione  deve  essere  presentata
          all'Istituto  assicuratore  e  deve  essere corredata da un
          certificato  medico  dal quale risulti che si e' verificato
          un    aggravamento   nelle   conseguenze   della   malattia
          professionale  e risulti anche la nuova misura di riduzione
          dell'attitudine al lavoro.
              Sulla   predetta  domanda  l'Istituto  assicuratore  e'
          tenuto  a pronunciarsi entro novanta giorni dal ricevimento
          di essa.
              Se  l'Istituto  assicuratore  rifiuta  di accogliere la
          domanda in tutto o in parte ovvero l'assicurato non accetta
          la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative
          contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
              Il  titolare  della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare  alle visite di controllo che siano disposte, ai
          fini  del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In
          caso  di  rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
              La  prima  revisione  puo'  essere richiesta o disposta
          dopo  che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione
          del  periodo  di inabilita' temporanea, ovvero, qualora non
          sussista  tale  inabilita',  dopo che sia trascorso un anno
          dalla  data di manifestazione della malattia professionale.
          Ciascuna   delle   successive  revisioni  non  puo'  essere
          richiesta  o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla
          precedente,   mentre  l'ultima  puo'  aversi  soltanto  per
          modificazioni  avvenute  entro  il termine di quindici anni
          dalla costituzione della rendita.
              La  relativa  domanda  deve  essere proposta, a pena di
          decadenza,  non oltre un anno dalla scadenza del termine di
          quindici anni di cui al comma precedente".
              "Art.  146.  -  La  misura  della rendita di inabilita'
          permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta,
          su  richiesta del titolare della rendita o per disposizione
          dell'Istituto  assicuratore,  in  caso  di diminuzione o di
          aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
          modificazioni  delle  condizioni fisiche del titolare della
          rendita  purche', quando si tratti di peggioramento, questo
          sia  derivato  dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato
          luogo    alla   liquidazione   della   rendita.   Accertata
          l'esistenza  di tale peggioramento assumono rilevanza, agli
          effetti   della   misura   dell'inabilita'  complessiva  da
          valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 145,
          le  associazioni  della  silicosi  e  dell'asbestosi con le
          forme   morbose   dell'apparato  cardiaco  e  dell'apparato
          respiratorio.  La  rendita  puo' anche essere soppressa nel
          caso  di  recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del
          minimo indennizzabile.
              Il  titolare  della  rendita  non  puo'  rifiutarsi  di
          sottostare  alle visite di controllo che siano disposte, ai
          fini  del  comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
          caso  di  rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la
          sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
          essa.
              La  prima  revisione  puo' aver luogo solo dopo che sia
          trascorso  un  anno  dalla  data della manifestazione della
          malattia   o   dopo   almeno   sei  mesi  da  quella  della
          costituzione   della  rendita.  Ciascuna  delle  successive
          revisioni  non  puo'  aver luogo a distanza inferiore ad un
          anno dalla precedente.
              In  caso  di  insorgenza  di  complicanze tubercolari a
          carattere  tisiogeno  evolutivo,  le  revisioni  di  cui al
          presente  articolo  possono  aver  luogo  anche  fuori  dei
          termini ivi previsti.
              Le  revisioni di cui ai precedenti commi possono essere
          richieste  o  disposte  anche  oltre il termine di quindici
          anni previsto dall'art. 137.
              L'Istituto  assicuratore,  entro  novanta  giorni dalla
          ricezione  della  domanda, deve pronunciarsi in ordine alla
          domanda medesima".
              -  L'art.  77  del  testo  unico  n.  1124/1965  e'  il
          seguente:
              "Art.  77.  -  Se l'infortunato ha moglie e figli, solo
          moglie  o  solo  figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2
          dell'art. 85 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la
          moglie  e  per ciascun figlio, indipendentemente dalla data
          di matrimonio e di nascita.
              Tali  quote  integrative della rendita sono corrisposte
          anche  nel  caso  in  cui  l'infortunio  sia occorso ad una
          donna,  a  tale  effetto,  per  quanto riguarda il coniuge,
          debbono  ricorrere  le condizioni di cui al secondo e terzo
          comma del n. 1 dell'art. 85.
              Le   quote   integrative   della   rendita  seguono  le
          variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa,
          qualora  non  siano  cessate  prima  per  il  decesso della
          persona   per   la   quale   furono  costituite  o  per  il
          raggiungimento  del  diciottesimo  anno  per i figli. Per i
          figli  viventi  a  carico  del lavoratore infortunato dette
          quote   sono   corrisposte   fino   al  raggiungimento  del
          ventunesimo  anno  di  eta',  se studenti di scuola media o
          professionale,  e per tutta la durata normale del corso, ma
          non  oltre  il  ventiseiesimo  anno  di  eta',  se studenti
          universitari.
              Le  quote  predette,  che  sono  parte integrante della
          rendita  liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta
          la  durata  della  rendita alla composizione della famiglia
          dell'infortunato stesso".