Art. 13
                     Controlli degli enti locali

  1.  Il  comma  18 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"18.  Ai  sensi  dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10,  i  comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la
restante  parte  del  territorio,  in  un quadro di azioni che vedano
l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori,   ivi   comprese   informazione,   sensibilizzazione  ed
assistenza  all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con
onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi   specifica  competenza  tecnica,  i  controlli  necessari  ad
accertare   l'effettivo   stato   di   manutenzione  e  di  esercizio
dell'impianto  termico.  I  risultati  dei  controlli  eseguiti sugli
impianti  termici devono essere allegati al libretto di centrale o al
libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli
spazi  appositamente  previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli enti di
cui  sopra  inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  una
relazione  sulle  caratteristiche  e  sullo  stato  di  efficienza  e
manutenzione   degli  impianti  termici  nel  territorio  di  propria
competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli
effettuati  nell'ultimo  biennio.  La  relazione  sara aggiornata con
frequenza biennale.".
 
          Nota all'art. 13:
              - Per  il testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n.
          10/1991 si veda in nota all'art. 9.