Art. 13
               Assegnazione dei funzionari prefettizi

  1.  Ferma  restando  la competenza in materia di conferimento degli
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  12, comma 3, la destinazione dei
viceprefetti  e  dei  viceprefetti  aggiunti  alle  diverse strutture
centrali  di primo livello ed agli uffici territoriali del governo e'
disposta,  nell'ambito  delle  risorse complessivamente assegnate dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni,    dal    capo   del   dipartimento   competente   per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia.
  2.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabilite  le
modalita'  con  le  quali  sono  resi  noti i posti disponibili nelle
qualifiche  e  le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai
funzionari  di  manifestare  la  disponibilita'  ad  assumerli, ferma
restando l'autonomia decisionale dell'amministrazione.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 14, comma 1, lettera
          b),  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):
              "Art. 14. - 1. Il Ministero esercita le funzioni di cui
          all'art.  3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque
          ogni  anno  entro  dieci  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  legge  di  bilancio,  anche sulla base delle
          proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) (Omissis);
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti".