Art. 13. 
                    (Fondo per l'associazionismo) 
   1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per  l'associazionismo,
finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i  progetti
di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12. 
   2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa  massima
di lire 4.650 milioni per il 2000,  14.500  milioni  per  il  2001  e
20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.