Art. 13.
                          Titoli pregressi
  1.  Spetta  alle  regioni  e  province  autonome,  nel contesto del
proprio  sistema  della formazione, quantificare il credito formativo
da   attribuirsi   a   titoli   e  servizi  pregressi,  in  relazione
all'acquisizione  dell'attestato  di  qualifica  relativo alla figura
professionale   di  operatore  socio-  sanitario,  prevedendo  misure
compensative  in  tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti
insufficiente,  per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto
a quella prevista dal presente decreto.
    Roma, 22 febbraio 2001
                                                Il presidente: Loiero