Art. 13. Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea 1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalita' definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore degli studenti non appartenenti all'Unione europea, ma di nazionalita' italiana, che risiedono in territori gia' facenti parte dello Stato italiano. La nazionalita' di questi ultimi e' certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale, inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati, che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentate. 3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. 4. Gli organismi regionali di gestione e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana. 5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco e' definito annualmente con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica e' effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una universita' nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'universita' di iscrizione in Italia, tale certificazione puo' essere rilasciata dalla predetta universita'. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale puo' essere altresi' rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita' italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. Lo studente e' obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalita' di cui all'art. 5. 6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalita' di cui all'art. 5.