Art. 13.
          Gli interventi a favore degli studenti stranieri
                 non appartenenti all'Unione europea
  1.  Gli  studenti  stranieri  non  appartenenti  all'Unione europea
accedono,  a  parita'  di  trattamento  con gli studenti italiani, ai
servizi  ed  agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art.
46,  comma  5.  La  determinazione  degli Indicatori della condizione
economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente  sono  effettuate  sulla  base  delle  procedure  e delle
modalita'  definite  dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente
decreto.
  2.  Le  regioni e le province autonome possono riservare, comunque,
ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.  394, l'art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per
la   concessione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto,  una
percentuale   di   posti   a  favore  degli  studenti  stranieri  non
appartenenti  all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore
degli   studenti   non   appartenenti   all'Unione   europea,  ma  di
nazionalita'  italiana, che risiedono in territori gia' facenti parte
dello Stato italiano. La nazionalita' di questi ultimi e' certificata
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o consolare la quale,
inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati,
che  essi  sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome
possono  consentire  l'accesso  gratuito  al servizio di ristorazione
agli   studenti   stranieri  in  condizione  di  particolare  disagio
economico opportunamente documentate.
  3.  Ai  sensi  dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti
stranieri    sono   considerati   comunque   studenti   fuori   sede,
indipendentemente  dalla  sede  della  loro  residenza  in Italia, ad
eccezione  del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda
in Italia.
  4.  Gli  organismi  regionali di gestione e le universita', per gli
interventi  di rispettiva competenza, possono accettare domande degli
studenti  stranieri  non appartenenti all'Unione europea, che debbano
sostenere  test  o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il
cui  esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro
quindici  giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test
o prove di lingua italiana.
  5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente
poveri,  in  relazione  anche alla presenza di un basso indicatore di
sviluppo umano, il cui elenco e' definito annualmente con decreto del
Ministro,  emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro
il   28 febbraio,   la  valutazione  della  condizione  economica  e'
effettuata  sulla  base  di  una  certificazione della Rappresentanza
italiana  nel  Paese  di  provenienza che attesti che lo studente non
appartiene  ad  una  famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una
universita'  nel  Paese  di  provenienza,  collegata  con  accordi  o
convenzioni   con   l'universita'   di  iscrizione  in  Italia,  tale
certificazione puo' essere rilasciata dalla predetta universita'. Per
gli  studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea   specialistica,   la   certificazione  che  lo  studente  non
appartiene  ad  una  famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello  sociale  puo'  essere  altresi'  rilasciata da parte di enti
italiani   abilitati   alla  prestazione  di  garanzia  di  copertura
economica   di   cui   alle   vigenti   disposizioni  in  materia  di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita' italiane;
in  tal  caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla
eventuale  restituzione  della borsa per conto dello studente in caso
di  revoca  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  6, comma 3. Lo
studente   e'  obbligato  comunque  a  dichiarare  i  redditi  ed  il
patrimonio  eventualmente  detenuti  in  Italia  dal  proprio  nucleo
familiare secondo le modalita' di cui all'art. 5.
  6.  Ai  fini  della valutazione della condizione economica, per gli
studenti  riconosciuti  quali  rifugiati politici ed apolidi si tiene
conto  solo  dei  redditi  e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia secondo le modalita' di cui all'art. 5.