Art. 13 (R)
                          Libri e scritture

  1.  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli
previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni
del  presente  testo  unico e secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'articolo 8, comma 2.