Art. 13.
                  Scritture contabili e di bilancio
  1.  Le  fondazioni  devono  tenere  i  libri  e  le altre scritture
contabili  prescritti  dall'articolo 2214  del  codice civile e dalle
vigenti disposizioni.
  2.  Il  bilancio  di  esercizio  e' redatto secondo le disposizioni
degli   articoli  2423  e  seguenti  del  codice  civile,  in  quanto
compatibili,  ed  e'  approvato  dal consiglio di amministrazione nei
termini previsti per le societa' per azioni.
  3.  Entro  trenta  giorni dall'approvazione, una copia del bilancio
deve  essere,  a  cura  degli  amministratori, trasmessa agli enti di
riferimento.
 
          Note all'art. 13:
              - L'art. 2214 del codice civile prescrive:
              "Art.   2214   (Libri  obbligatori  e  altre  scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale
          [c.c. 2215,  2216]  e  il libro degli inventari [c.c. 2217;
          disp. att. c.c. 200].
              Deve  altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n.
          3,   2312]   che  siano  richieste  dalla  natura  e  dalle
          dimensioni  dell'impresa  e  conservare  ordinatamente  per
          ciascun  affare gli originali delle lettere, dei telegrammi
          e  delle  fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere,
          dei  telegrammi  e  delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560,
          2709, 2711].
              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori.".
              - Gli  articoli  dal 2423 al 2435-bis del codice civile
          dispongono  sulla  tenuta  delle  scritture  contabili e di
          bilancio.