Art. 13.

            Immatricolazione e verifica di funzionamento
  1.  Alle  armi  di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni
dell'articolo 11  della  legge  n.  110/1975,  commi  primo, secondo,
terzo,  quarto,  quinto  e  sesto,  fatta  eccezione  del riferimento
all'iscrizione  nel  Catalogo  nazionale  delle armi comuni da sparo,
salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
  2.  Il  Banco  nazionale  di  prova  oltre  agli adempimenti di cui
all'articolo 11   della   legge   n.   110/1975,   verifica   che  il
funzionamento  delle  armi  di  cui  al  comma 1  sia  conforme  alle
prescrizioni  contenute  nell'articolo 12;  a  tal fine, ove ritenuto
necessario,  puo'  avvalersi  della  consulenza  dell'esperto  di cui
all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
  3.  I  prototipi  delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero,
sono   sottoposti   a   cura   dell'importatore   alla   verifica  di
funzionamento  da  parte  del  Banco nazionale di prova, prevista dal
comma  2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo
sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
  4.  Le  armi  di  cui  al comma 1 non sono sottoposte a verifica di
conformita'  da  parte  della  Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 11 e 32, comma
          nono,  della  legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento
          vedi nelle note alle premesse):
              "Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo).
          -  Sulle  armi  comuni da sparo prodotte nello Stato devono
          essere   impressi,   in  modo  indelebile  ed  a  cura  del
          produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle
          nonche'   il   numero   di   iscrizione   del  prototipo  o
          dell'esemplare   nel   Catalogo   nazionale  ed  il  numero
          progressivo  di  matricola.  Un  numero  progressivo  deve,
          altresi',  essere  impresso  sulle canne intercambiabili di
          armi.
              Oltre  ai  compiti  previsti  dall'art.  1  della legge
          23 febbraio  1960,  n.  186, il Banco nazionale di prova di
          Gardone  Valtrompia,  direttamente  o  a  mezzo  delle  sue
          sezioni,  accerta che le armi o le canne presentate rechino
          le  indicazioni  prescritte  nel  primo comma e imprime uno
          speciale   contrassegno   con  l'emblema  della  Repubblica
          italiana  e  la  sigla di identificazione del Banco o della
          sezione.    L'operazione    deve    essere   annotata   con
          l'attribuzione   di   un  numero  progressivo  in  apposito
          registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.
              Le  armi  comuni da sparo prodotte all'estero recanti i
          punzoni  di  prova di uno dei banchi riconosciuti per legge
          in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco
          di   prova   di   Gardone   Valtrompia   quando  rechino  i
          contrassegni di cui al primo comma.
              Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni
          distintivi  di  cui al comma precedente, l'importatore deve
          curare i necessari adempimenti.
              In  caso  di  mancanza  anche  di  uno  degli  elementi
          indicati  nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad
          apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
          vistata  dall'ufficio  locale  di  pubblica  sicurezza o in
          mancanza  dal comando dei Carabinieri. A tal fine, in luogo
          del  numero  di matricola e' impresso il numero progressivo
          di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
          secondo comma.
              Le  disposizioni  di  cui  al quinto comma si applicano
          altresi'   alle   armi   comuni  da  sparo  ed  alle  canne
          intercambiabili  importate  dall'estero. Si osservano a tal
          fine le modalita' di cui al successivo art. 13.
              Le norme del presente articolo relative all'apposizione
          sulle  armi del numero d'iscrizione nel Catalogo nazionale,
          si  applicano  a  decorrere dalla data indicata nel decreto
          ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n.
          1).
              Entro  il  termine  di  un anno dalla data indicata nel
          decreto   di   cui   al  precedente  comma  debbono  essere
          presentate  al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
          ove  mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di
          questo ultimo a norma del quinto comma:
                le  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello  Stato o
          importate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  con  esclusione  di  quelle  prodotte  o  importate
          anteriormente al 1920;
                le  armi portatili da fuoco di cui al precedente art.
          1   appartenenti   a   privati  di  cui  e'  consentita  la
          detenzione.
              Per   il   compimento  delle  operazioni  previste  dal
          presente  articolo,  al  Banco nazionale di prova, oltre al
          diritto   fisso,   da  determinarsi  secondo  le  modalita'
          previste  dall'art.  3 della citata legge 23 febbraio 1960,
          n.  186, e' concesso una tantum un contributo straordinario
          di  270  milioni di lire a carico dello stato di previsione
          della  spesa  del Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              All'onere   di   270   milioni   si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro   per   l'anno   1980,  all'uopo  utilizzando  parte
          dell'accantonamento   predisposto   per  il  rinnovo  della
          convenzione di Lome'.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              "Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei
          musei). - (Omissis).
              Le   armi   antiche   e   artistiche  comunque  versate
          all'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  o alle direzioni di
          artiglieria   non   potranno   essere  distrutte  senza  il
          preventivo    consenso   di   un   esperto   nominato   dal
          sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
              (Omissis).