Art. 13
                    Modifica all'articolo 10 del
                 decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8

  1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-octies  e' aggiunto il
seguente:
"2-nonies.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  vengono  stabilite  le
modalita'  di  corresponsione  dei  gettoni di presenza ai componenti
della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con
compiti  di  segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione.  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
determinato  nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di
100.000  euro  annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero".
 
             Note all'art. 13:
                 Comma 1:
                 - Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo  1991,  n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri
          di  persona  a  scopo di estorsione e per la protezione dei
          testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la protezione e il
          trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la
          giustizia), modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45,
          e modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.  10 (Commissione centrale per la definizione e
          applicazione delle speciali misure di protezione).
                 2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto   con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i
          Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale
          per  la definizione e applicazione delle speciali misure di
          protezione.
                 2-bis.  La  commissione  centrale  e' composta da un
          Sottosegretario  di  Stato  all'interno che la presiede, da
          due  magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali. I
          componenti  della  commissione  diversi dal presidente sono
          preferibilmente   scelti  tra  coloro  che  hanno  maturato
          specifiche  esperienze  nel settore e che siano in possesso
          di   cognizioni   relative   alle  attuali  tendenze  della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare   sui   fatti   o  procedimenti  relativi  alla
          criminalita'     organizzata     di    tipo    mafioso    o
          terroristico-eversivo.
                 2-ter.  Sono  coperti  dal segreto di ufficio, oltre
          alla  proposta  di  cui  all'art.  11,  tutti  gli atti e i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli  atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
          gli   estratti   essenziali   e  le  attivita'  svolte  per
          l'attuazione  delle  misure  di  protezione. Agli atti e ai
          provvedimenti   della   commissione,   salvi  gli  estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli  preposti  all'attuazione  delle  speciali misure di
          protezione,  si applicano altresi' le norme per la tenuta e
          la  circolazione degli atti classificati, con classifica di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
                 2-quater.   Per   lo   svolgimento  dei  compiti  di
          segreteria  e  di  istruttoria,  la commissione centrale si
          avvale    dell'Ufficio    per   il   coordinamento   e   la
          pianificazione  delle  Forze di polizia. Per lo svolgimento
          dei  compiti  di istruttoria, la commissione puo' avvalersi
          anche  del  Servizio centrale di protezione di cui all'art.
          14.
                 2-quinquies.  Nei  confronti dei provvedimenti della
          commissione  centrale con cui vengono applicate le speciali
          misure   di   protezione,   anche  se  di  tipo  urgente  o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
          la  sospensione  dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
          sensi  dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
          successive  modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
          17 agosto 1907, n. 642.
                 2-sexies.  Nei  confronti  dei  provvedimenti  della
          commissione  centrale con cui vengono modificate o revocate
          le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
          provvisorio  a  norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
          sospensione  cautelare  emessa  ai sensi dell'art. 21 della
          legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
          o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
          efficacia  non  superiore  a  sei  mesi. Con l'ordinanza il
          giudice   fissa,   anche   d'ufficio,   l'udienza   per  la
          discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i

          quattro  mesi  successivi; il dispositivo della sentenza e'
          pubblicato  entro  sette giorni dalla data dell'udienza con
          deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
          alla meta'.
                 2-septies.  Nel  termine  entro il quale puo' essere
          proposto  il  ricorso  giurisdizionale  ed  in pendenza del
          medesimo  il  provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
          sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
          cautelare o di merito.
                 2-octies.  I magistrati componenti della commissione
          centrale  non  possono  esercitare  funzioni giudicanti nei
          procedimenti  cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
          nei   cui   confronti   la   commissione,   con   la   loro
          partecipazione,   ha   deliberato  sull'applicazione  della
          misura di protezione.
                 2-nonies.  Con decreto del Ministro dell'interno, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          vengono   stabilite  le  modalita'  di  corresponsione  dei
          gettoni   di   presenza  ai  componenti  della  commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          presente  comma, determinato nella misura massima di 42.000
          euro  per  l'anno  2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno    2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".