Art. 13
                     Durata del lavoro notturno

   1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le
otto  ore  in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da
parte  dei  contratti  collettivi,  anche aziendali, di un periodo di
riferimento  piu'  ampio  sul  quale calcolare come media il suddetto
limite.
   2.   E'   affidata   alla  contrattazione  collettiva  l'eventuale
definizione  delle  riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti
economici  indennitari  nei  confronti  dei lavoratori notturni. Sono
fatte  salve  le  disposizioni  della  contrattazione  collettiva  in
materia  di  trattamenti  economici  e  riduzioni  di  orario  per  i
lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
   3.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro   e   delle  politiche  sociali,  previa  consultazione  delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente piu'
rappresentative  e  delle  organizzazioni  nazionali  dei  datori  di
lavoro,  viene  stabilito  un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi  particolari  o  rilevanti  tensioni fisiche o mentali, il cui
limite e' di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
   4.  Il  periodo  minimo  di  riposo settimanale non viene preso in
considerazione  per  il  computo  della  media quando coincida con il
periodo  di  riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.
   5.  Con riferimento al settore della panificazione non industriale
la  media  di  cui  al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.