(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 13)
                               Art. 13 
                (Violazione delle regole di condotta) 
 
 
  1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. 
  2. Le societa' e le associazioni tenute ad  applicare  il  presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,  le
opportune misure in caso  di  violazione  del  codice  stesso,  ferme
restando le sanzioni di legge. 
  3. La violazione delle prescrizioni del presente  codice  da  parte
degli utenti e' comunicata agli organi  competenti  per  il  rilascio
delle autorizzazioni  a  consultare  documenti  riservati  prima  del
decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del  rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione  competente,  secondo
il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere temporaneamente dalle
sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle  regole
del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi  da  ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati. 
  4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui
sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi  1  e  2
possono segnalare al Garante le violazioni delle regole  di  condotta
per l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e  delle  sanzioni  di
competenza.