Art. 13.
                           Scuola primaria

  1.  Nell'anno  scolastico  2003-2004  possono  essere iscritti alla
scuola  primaria  le  bambine  e i bambini che compiono i sei anni di
eta' entro il 28 febbraio 2004.
  Per  gli  anni  scolastici  successivi  puo' essere consentita, con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
  2.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del presente decreto sono
avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe
della  scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005,
la terza, la quarta e la quinta classe.
  3.  Al  fine  di  armonizzare  il  passaggio  al nuovo ordinamento,
l'avvio  del  primo  ciclo di istruzione ha carattere di gradualita'.
Fino  all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta,
in  via  transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato   nell'allegato   B,   facendo   riferimento  al  profilo
educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.