Art. 13.
           (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)

1.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio
dei  compiti  ad  essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei
diritti  fondamentali  della persona nel settore delle comunicazioni,
anche radiotelevisive.
2.  Le  funzioni  di  cui  al  comma 1 sono svolte anche attraverso i
Comitati  regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina,
relativamente  ad  aspettative  e  permessi  dei  loro  presidenti  e
componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,  ad  apposito  regolamento  dell'Autorita'  per le garanzie
nelle  comunicazioni  da  emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.  Restano  ferme  le  competenze attribuite dalla legge nel settore
radiotelevisivo  al  Garante  per  la protezione dei dati personali e
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.