Art. 13.
                              Vigilanza
  1. Il Ministero della salute definisce annualmente di intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano un piano di vigilanza sui
prodotti  di  cui  al  presente decreto, considerate le problematiche
emergenti  nel  settore  e sentita la Commissione di cui all'articolo
11.
  2.  Il  piano di vigilanza di cui al comma 1 e' svolto, senza oneri
aggiuntivi   per   la   finanza   pubblica,   con   il  coordinamento
dell'Istituto superiore di sanita'.