Art. 13.
                    Modifiche dell'autorizzazione
  1.  Qualora  il  titolare  dell'autorizzazione  alla  fabbricazione
chieda la modifica dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, la durata
del  relativo procedimento non deve superare i trenta giorni. In casi
di  rilevanza  dei dati modificati tale termine puo' essere prorogato
fino a novanta giorni.