Art. 13.
                              Vigilanza

  1.  La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza,  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze  da  adottarsi  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello
sviluppo   economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
categoria  e  le  acque  minerali  e termali dalle regioni e province
autonome  di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.
  2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla  legislazione  vigente al personale ispettivo del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  lo  stesso  personale  puo'
esercitare   l'attivita'   di   vigilanza   sull'applicazione   della
legislazione  in  materia  di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di
prevenzione  e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio:
    a)  attivita'  nel  settore  delle  costruzioni  edili o di genio
civile  e  piu'  in  particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti  o  temporanee,  in  muratura  e  in cemento armato, opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di
elementi  prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
    b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
    c)    ulteriori    attivita'    lavorative   comportanti   rischi
particolarmente  elevati,  individuate con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  e della salute, adottato sentito il comitato di
cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  relazione  alle  quali  il  personale ispettivo del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  informandone  preventivamente il
servizio  di  prevenzione  e  sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
  3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  restano  ferme  le competenze in
materia   di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  attribuite  alle
autorita'  marittime  a  bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle autorita' portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche'
ai  servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze  di  polizia  e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti  altresi'  per  le aree riservate o operative e per quelle
che  presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del  Ministro
competente,  di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale  e  della  salute.  L'Amministrazione  della  giustizia  puo'
avvalersi  dei  servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia,
anche  mediante  convenzione  con i rispettivi Ministeri, nonche' dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
  4.  La  vigilanza  di  cui  al  presente articolo e' esercitata nel
rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
  5.  Il  personale  delle  pubbliche amministrazioni, assegnato agli
uffici  che  svolgono  attivita'  di vigilanza, non puo' prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
consulenza.
  6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in  qualita' di organo di
vigilanza,   ammette   a  pagare  in  sede  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo  21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19
dicembre  1994,  n.  758,  integra  l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
  7.  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1956, n. 303, con riferimento
agli  organi  di  vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.
 
          Note all'art. 13:
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11   della   legge   15 marzo   1997,  n.  59),
          e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  21, comma 2, primo periodo, del
          citato decreto legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
              «Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. (Omissis).
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la contravvenzione commessa.».
              - Il   Testo   dell'art.  64  del  citato  decreto  del
          Presidente   delle  Repubblica  n.  303  del  1956,  e'  il
          seguente:
              «Art.  64 (Ispezioni). - Gli ispettori del lavoro hanno
          facolta'  di  visitare,  in  qualsiasi  momento  ed in ogni
          parte,  i  luoghi  di  lavoro  e le relative dipendenze, di
          sottoporre   a   visita   medica   il  personale  occupato,
          di prelevare  campioni  di  materiali  o  prodotti ritenuti
          nocivi,  e  altresi'  di  chiedere  al datore di lavoro, ai
          dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
          ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in
          esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
              Gli  ispettori  del  lavoro  hanno facolta' di prendere
          visione,  presso  gli ospedali ed eventualmente di chiedere
          copia,  della  documentazione  clinica  dei  lavoratori per
          malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
              Gli  ispettori  del  lavoro devono mantenere il segreto
          sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti
          dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.».